Ha suscitato abbastanza clamore una sentenza dello scorso mese di febbraio, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha annullato una cartella di pagamento, in quanto priva della firma digitale (sentenza CTP Milano 1023_17).
Com’è noto, lo strumento della p.e.c. viene oggi utilizzato anche per la notifica delle cartelle di pagamento e ciò era accaduto anche nella fattispecie sottoposta al vaglio della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
Quest’ultima, però, nell’esaminare il file inviato al contribuente, ha rilevato che esso non presentava l’estensione .p7m, ovvero l’estensione che contraddistingue gli atti firmati digitalmente. Ad avviso della Commissione, tale estensione, da un lato, garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, dall’altro lato, garantisce l’identificabilità dell’autore e la paternità dell’atto.
Pertanto, preso atto di tale mancanza, la Commissione, senza nemmeno entrare nel merito della controversia, ha ritenuto che la notificazione a mezzo p.e.c. non fosse valida e, conseguentemente, ha annullato la cartella.
Si tratta a questo punto di capire se l’orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano troverà riscontro anche presso le altre Commissioni Tributarie e se la neonata Agenzia delle Entrate – Riscossione si adeguerà o meno a questo principio, firmando digitalmente le nuove cartelle di pagamento.
Avv. Mauro Sbaraglia