Ieri, 29 agosto 2017, è entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n.124, la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
Tra le tante novità introdotte, voglio soffermarmi brevemente su quella riguardante l’obbligo, posto a carico dell’avvocato, di fornire un preventivo al cliente.
Sino al 28 agosto, la legge n.247/12 prevedeva all’art. 13, comma 5, che l’avvocato “a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
Dunque, il nostro ordinamento già prevedeva l’obbligo per l’avvocato di fornire un preventivo; tuttavia, tale obbligo era subordinato alla richiesta del cliente.
Con la legge n.124/17 l’inciso “a richiesta” è stato soppresso ed oggi, dunque, l’obbligo di fornire il preventivo sussiste sempre.
Come già previsto in passato, il preventivo dovrà essere fornito per iscritto e dovrà indicare “la prevedibile misura del costo della prestazione”, indicando specificamente le somme dovute a titolo di compenso, spese, anche quelle forfettarie, ed oneri di legge.
L’obbligo di preventivo non riguarda però solo gli avvocati; la legge n.124/17 ha infatti modificato anche l’art. 9, comma 4, del d.l. n.1/12, convertito dalla legge n.24/12, che disciplina le “professioni regolamentate”.
Il nuovo articolo 9 prevede che “in ogni caso la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
La novità sta nell’introduzione dell’inciso “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”, inciso con cui, per l’appunto, il preventivo è diventato obbligatorio per tutti i professionisti iscritti ad un Ordine.
Avv. Mauro Sbaraglia