L’obbligo informativo del medico ed il consenso informato del paziente

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le cause promosse da pazienti che lamentano di non aver ricevuto informazioni sufficienti prima di una prestazione medica e quindi di non aver potuto esprimere un consenso realmente informato. Esaminando le sentenze che hanno definito questi giudizi (tra le pronunce più recenti c’è la sentenza Cassazione 2177_16) è possibile comprendere, da un lato, quali caratteristiche deve avere il consenso del paziente e, dall’altro lato, cosa deve fare un medico per adempiere correttamente il suo obbligo informativo.

Iniziamo dal consenso del paziente.

La giurisprudenza afferma che esso deve essere:

  • personale;
  • specifico ed esplicito;
  • reale ed effettivo;
  • consapevole ed informato.

Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro ordinamento non ammette un consenso:

  • espresso da un soggetto diverso dal diretto interessato;
  • che non riguardi una specifica prestazione medica;
  • che non sia espresso realmente, ma che sia solamente presunto;
  • che non sia fondato su informazioni dettagliate, pienamente recepite e comprese dal paziente.

E qui veniamo all’altra faccia della medaglia. Cosa deve fare il medico per adempiere correttamente il suo obbligo informativo?

Il medico deve offrire al suo paziente informazioni esaustive, che consentano di comprendere la natura dell’intervento, i risultati ed i benefici che possono essere ottenuti, ma anche i possibili rischi e le possibili conseguenze negative.

Tutto ciò deve essere fatto per iscritto, sottoponendo alla firma del paziente un modulo che indichi con chiarezza quali informazioni siano state rese; è bene evitare l’utilizzo di moduli generici, in quanto essi prestano il fianco a fraintendimenti e contestazioni. Se è vero, infatti, che il medico può / deve integrare quello che è scritto sul modulo con chiarimenti verbali, è altresì vero che in un eventuale giudizio la sua condotta sarà valutata e giudicata, quasi esclusivamente, sulla base di quanto indicato nel modulo; sarà dunque destinato alla soccombenza il medico che si difenda sostenendo di aver offerto a voce le informazioni che non sono presenti nel modulo.

E’ inoltre opportuno evitare l’utilizzo di moduli standard, uguali cioè per ogni paziente. L’obbligo informativo deve infatti essere calibrato sul livello culturale e sulle conoscenze di ogni singolo paziente, scegliendo, ovviamente, il linguaggio più adeguato per ognuno di essi.

Cosa succede se il paziente ha particolari competenze in materia? La qualità del paziente non rileva ai fini della completezza delle informazioni che devono essere rese, ma solo ai fini delle modalità attraverso le quali quelle informazioni devono essere offerte. In altri termini, il medico non può astenersi dal fornire informazioni al paziente ove questi, ad esempio, sia anch’egli un medico, ma dovrà calibrare le informazioni utilizzando un linguaggio tecnico, che dovrà invece evitare ove si rivolga ad un soggetto che non abbia alcuna competenza.

E se il paziente ha già ricevuto in passato la stessa prestazione? Ciò non sottrae il medico al suo obbligo informativo; anche se il paziente ha già ricevuto la medesima prestazione in un recente passato ed in quella occasione ha già ricevuto informazioni esaustive, il medico è in ogni caso tenuto a ritrasmetterle al paziente, attenendosi e rispettando tutti i criteri sopra illustrati.

Avv. Mauro Sbaraglia