E’ capitato quasi a tutti di subire nel corso di una vacanza piccoli disagi o veri e propri danni. In questi casi spesso ci si chiede se sia possibile ottenere un risarcimento. La risposta non è sempre affermativa.
Il danno deve infatti avere determinate caratteristiche e la prova che deve offrire il danneggiato è rigorosa. Negli anni scorsi, infatti, sono proliferate le richieste di risarcimento per accadimenti insignificanti e, proprio per arginare le richieste più “fantasiose”, la giurisprudenza ha assunto un orientamento ormai abbastanza severo, che circoscrive i casi nei quali la richiesta di risarcimento può essere accolta. Dall’esame delle sentenze della Corte di Cassazione è dunque possibile comprendere in quali casi la richiesta di risarcimento può trovare accoglimento.
Ad esempio, con l’ormai non più recentissima sentenza n.26972/08, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che il danno non patrimoniale, com’è quello da vacanza rovinata, è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge (come del resto dispone l’art. 2059 c.c.) e quindi solo quando:
- l’illecito si configura come un reato;
- la legge prevede espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale anche in assenza di un’ipotesi di reato;
- l’illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona.
In quest’ultimo caso il riconoscimento di un risarcimento del danno è subordinato ad un triplice accertamento:
- l’interesse leso deve avere rilievo costituzionale;
- la lesione dell’interesse deve essere grave;
- il danno non deve essere futile.
In altri termini, dunque, i piccoli disagi o fastidi che possono verificarsi nel corso di una vacanza non legittimano una richiesta di risarcimento, perché non soddisfano i requisiti appena indicati.
Nel nostro ordinamento vige infatti il cd. principio di tolleranza delle lesioni minime, che trae origine dall’art. 2 Cost. e che impone a tutti noi di tollerare lesioni di lieve entità; naturalmente spetterà al Giudice valutare se la lesione sia effettivamente tollerabile e dunque non meritevole di risarcimento o se invece essa sia di gravità tale da legittimare un risarcimento.
Sul punto, la Cassazione si è pronunciata (sentenza Cassazione 7256_12), affermando dunque che non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito.
In applicazione di questi principi, la Cassazione ha recentemente rigettato la richiesta di risarcimento di un viaggiatore, che aveva perso un volo perché non era stato avvertito dall’agenzia di viaggi del cambiamento di orario (sentenza Cassazione 12143_16). I Giudici hanno rigettato la domanda di risarcimento, perché l’agenzia di viaggi aveva prontamente offerto una soluzione alternativa, a costo zero, soluzione che il viaggiatore aveva però immotivatamente rifiutato, senza peraltro offrire un’adeguata prova del danno patito.
Ed in effetti, e qui veniamo all’ultimo elemento da considerare con molta attenzione, è bene ricordare che l’onere della prova grava sul danneggiato; questi dovrà dunque dimostrare l’esistenza e la consistenza del danno patito, senza alcuna possibilità di ammettere prove “implicite”. Il danneggiato dovrà dunque fornire al Giudice solidi elementi di fatto, dai quali ricavare sia l’esistenza di un pregiudizio, sia la sua effettiva entità. La semplice affermazione di una lesione non è sufficiente ad ottenere un risarcimento.
Avv. Mauro Sbaraglia