Con una sentenza del 22 settembre scorso (sentenza Cassazione SSUU 22080_17) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente posto fine ad un lungo periodo di incertezza, stabilendo che deve essere impugnata nel termine di trenta giorni la cartella di pagamento che trae origine da un verbale per violazione del codice della strada non notificato.
Vediamo meglio cosa ha deciso la Cassazione.
Può capitare (succede più spesso di quanto si possa credere) di ricevere una cartella, con la quale viene intimato il pagamento di una sanzione derivante da un verbale di violazione del codice della strada mai notificato. In questi casi nessuno ha mai dubitato che il cittadino debba poter proporre opposizione, facendo presente, per l’appunto, che solo con la notifica della cartella è venuto a conoscenza del verbale.
Ma qual è lo strumento che deve essere utilizzato per proporre opposizione e qual è il termine entro il quale detta opposizione deve essere proposta?
Sino ad oggi la giurisprudenza non aveva dato una risposta univoca. In particolare, negli anni si sono formati due orientamenti, basati entrambi su argomentazioni serie e condivisibili.
Il primo orientamento sosteneva che lo strumento da utilizzare fosse l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il secondo sosteneva invece che lo strumento fosse quello del ricorso ex 7 d.lgs. n.150/11.
Al di là degli aspetti più tecnici, che interessano poco il cittadino, la grande differenza tra le due teorie consiste nel diverso termine di impugnazione.
Infatti, richiamando la norma dell’art. 615 c.p.c., il primo orientamento sosteneva che l’opposizione potesse essere proposta sempre, senza alcun termine di decadenza. L’altro orientamento, invece, sosteneva che il termine fosse di trenta giorni, come previsto dal comma 3 dell’art. 7 d.lgs. n.150/11.
Ebbene, le Sezioni Unite, con la sentenza n.22080/17, hanno recepito questo secondo e più severo orientamento, affermando il seguente principio: “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Da oggi in poi, dunque, occorrerà prestare massima attenzione alla data di notifica delle cartelle, perché, una volta trascorsi trenta giorni, non sarà più possibile eccepire la mancata notifica del verbale presupposto.
Ma nella sentenza delle Sezioni Unite c’è un’ulteriore, importante precisazione.
Chi propone opposizione, oltre ad eccepire l’omessa notifica del verbale, potrebbe voler articolare altre difese. La Cassazione ritiene che ciò non sia ammissibile, in quanto:
- se il Giudice accerterà che la notifica del verbale non aveva avuto luogo, dichiarerà l’estinzione della pretesa sanzionatoria;
- se invece il Giudice accerterà che detta notifica aveva avuto luogo, dichiarerà inammissibile l’opposizione alla cartella (in quanto essa avrebbe dovuto essere proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale).
In conclusione, dunque, il cittadino che riceve una cartella che trae origine da un verbale non notificato deve proporre opposizione ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n.150/11, depositando il ricorso entro trenta giorni dalla notifica della cartella ed eccependo solamente l’omessa notifica del verbale.
Avv. Mauro Sbaraglia