Il precario stato di molte nostre strade e marciapiedi è purtroppo noto a tutti. Talvolta, però, oltre ad un problema esclusivamente estetico, buche, avvallamenti, radici affioranti ecc. costituiscono un vero e proprio pericolo per chi transita in macchina, in moto o anche solamente a piedi.
In caso di incidente o di una “semplice” caduta dovuti ad un difetto di manutenzione di una strada o di un marciapiede, il Comune è sempre tenuto a risarcire il cittadino?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (ordinanza Cassazione 22419_17) ci aiuta a dare una risposta a questa domanda.
L’art. 2051 c.c. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Sussiste, dunque, una presunzione di responsabilità in capo al custode (ovvero colui che ha il possesso o la detenzione di una cosa), il quale può liberarsi da tale responsabilità solamente offrendo la prova del cd. caso fortuito. In altre parole, l’art. 2051 c.c., derogando alla regola generale, prevede un’inversione dell’onere della prova: il danneggiato deve provare l’evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa; il custode deve invece provare il caso fortuito ovvero deve dimostrare di avere diligentemente posto in essere tutte le necessarie attività di controllo, vigilanza e manutenzione.
La giurisprudenza, però, ritiene che il nesso di causalità, che, come detto, deve essere provato dal danneggiato, venga meno ogni qual volta questi, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto percepire o prevedere il pericolo.
Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza esclude, ad esempio, che un Comune debba risarcire il cittadino che cade in un’area che quest’ultimo sapeva essere dissestata.
Proprio in questo senso si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza sopra richiamata, con la quale è stata rigettata la richiesta di risarcimento di una signora, che era caduta in una buca mentre portava a passeggio il suo cane. La Corte ha sostenuto che la signora conosceva lo stato di cattiva manutenzione della strada e che quindi avrebbe dovuto evitare di uscire di notte, con scarsa visibilità, e di portare il cane proprio in quell’area dissestata.
In conclusione, dunque, quando il dissesto di una strada o di un marciapiede è di entità tale da essere evidente a tutti o quando un soggetto sa (ad esempio, perché abita nei paraggi) che una strada o un marciapiede sono dissestati e pericolosi, quel soggetto deve evitare di transitarvi o comunque deve prestare la massima attenzione; in caso contrario, qualora subisca un incidente o una caduta, la sua condotta sarà ritenuta negligente e non potrà ottenere alcun risarcimento.
Avv. Mauro Sbaraglia