La regolamentazione dell’accesso nelle zone a traffico limitato da parte dei Comuni è oggetto di numerosi ricorsi all’Autorità Giudiziaria. Talvolta, infatti, le disposizioni che disciplinano le deroghe al divieto di accesso prestano il fianco a diverse interpretazioni, creando dubbi sull’effettiva portata delle norme. Questi dubbi riguardano, ad esempio, i possessori dei contrassegni speciali per disabili: i titolari di questi contrassegni possono accedere e sostare nelle ZTL?
La risposta è certamente affermativa.
L’art. 12 del D.P.R. n.503/96 dispone che “Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti”.
Ai sensi dell’art. 11 del medesimo D.P.R., i titolari di questo contrassegno speciale possono accedere sia alle zone a traffico limitato che alle aree pedonali urbane.
Il comma 3 dell’art. 11 prevede, infatti, che “La circolazione e la sosta sono consentite nelle “zone a traffico limitato” e “nelle aree pedonali urbane”, così come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità”.
Il successivo comma 4, peraltro, autorizza i “veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all’art. 12” a transitare anche sulle corsie preferenziali.
Proprio sulla scorta delle disposizioni appena richiamate, la Corte di Cassazione ha recentemente rigettato il ricorso promosso da Comune contro l’annullamento di alcuni verbali emessi nei confronti di un suo cittadino, titolare del contrassegno speciale e “reo” di aver fatto più volte accesso alla Z.T.L. (sentenza Cassazione 21320_17).
La sentenza, come detto, ha rigettato il ricorso del Comune, richiamando le disposizioni del D.P.R. n.503/96, ed ha compiuto, peraltro, un’interessante precisazione.
La Cassazione sostiene, infatti, che la circostanza che il possessore del contrassegno speciale abbia omesso di comunicare il transito entro le 48 ore successive non rende illegittimo l’accesso (come invece sostenuto dal Comune) e dunque non giustifica l’emissione di un verbale a suo carico.
Tale comunicazione, infatti, risponde solo “all’esigenza di agevolare la correttezza e la speditezza del controlli amministrativi, onde evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso” e dunque in nessun caso può rendere illegittimo, ex post, l’accesso nella Z.T.L.
Avv. Mauro Sbaraglia