Com’è noto, il nostro ordinamento prevede che la violazione di una norma del codice della strada debba essere contestata immediatamente, sia al trasgressore, sia al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione.
Vi sono tuttavia dei casi nei quali la contestazione immediata non è possibile o sarebbe pericolosa. E’ per questo motivo che il codice della strada prevede alcune ipotesi nelle quali la contestazione immediata non è necessaria.
Una di queste ipotesi è quella prevista dal punto e) del comma 1 bis dell’art. 201 c.d.s.: “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
In linea di massima, ogni qual volta l’accertamento della violazione venga eseguito con strumenti ed apparecchiature che non consentono l’immediata rilevazione dell’illecito, la contestazione immediata non è necessaria.
Tuttavia, ciò non vuol dire che non possano esistere delle eccezioni.
Una di questa è quella recentemente utilizzata dalla Corte di Cassazione (ordinanza Cassazione 25030_17) per motivare il rigetto di un ricorso proposto da un Comune.
La Cassazione ha infatti affermato che se è vero che l’utilizzo di apparecchiature che rilevano l’illecito solo in un momento successivo legittima l’agente accertatore a non eseguire la contestazione immediata (naturalmente dando atto nel verbale dell’utilizzo di questi strumenti), è altresì vero che ciò non vale nei casi in cui la conformazione della strada sia tale da consentire subito la contestazione.
Nella fattispecie giudicata dalla Cassazione il tratto di strada controllato dall’autovelox era perfettamente rettilineo; pertanto, si legge testualmente nell’ordinanza, “in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione”.
Di conseguenza, aggiunge ancora la Cassazione, gli agenti non potevano limitarsi ad annotare nel verbale che l’accertamento era stato effettuato mediante autovelox, ma, tenuto conto della natura della strada e dunque dell’astratta possibilità di eseguire la contestazione immediata, avrebbero dovuto “specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata”.
Non avendo indicato tale ragione, la sentenza di secondo grado, che aveva dichiarato illegittimo il verbale, è stata confermata.
Avv. Mauro Sbaraglia