Alcuni anni fa hanno fatto la loro comparsa sui nostri mercati diversi piani finanziari che hanno riscosso un sorprendente successo tra i risparmiatori, forse non del tutto consapevoli di quello che stavano sottoscrivendo.
Piani finanziari come “My Way”, “4 You”, “Visione Europa” ecc. sono stati infatti sottoscritti da molti risparmiatori italiani, che solo alcuni anni più tardi hanno dovuto fare i conti con una realtà molto diversa e certamente ben più amara di quella che era stata prospettata loro.
Ne è nato un vasto contenzioso che, dopo le prime pronunce di merito, è arrivato anche davanti alla Corte di Cassazione. Ad oggi, si può dire che l’orientamento espresso dalla giurisprudenza su questi piani è molto severo.
Vediamo perché.
Al di là di alcune differenze che caratterizzano i diversi prodotti immessi sul mercato, i piani sopra indicati presentano alcune caratteristiche comuni:
- l’erogazione da parte della banca al risparmiatore di un finanziamento di lunga durata;
- l’acquisto con la somma finanziata (che non entra mai nella disponibilità dell’investitore) di obbligazioni emesse dalla medesima banca;
- la costituzione di un pegno sui titoli in favore della banca, a garanzia del rimborso.
Ebbene, la giurisprudenza ha ritenuto che questo singolare e complesso assetto non sia meritevole di tutela, in quanto crea un macroscopico ed irragionevole squilibrio tra la posizione della banca e quella del risparmiatore.
Quest’ultimo, infatti, viene esposto a rischi consistenti e non prevedibili, mentre la banca si garantisce una pluralità di attività remunerative (la concessione del mutuo e l’incasso degli interessi, il collocamento sul mercato di titoli poco appetibili ed in conflitto di interessi), senza assumere alcun rischio (come detto, le somme oggetto di mutuo sono destinate all’acquisto di titoli costituiti in pegno a garanzia della banca).
Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte di Cassazione, in relazione a “My Way” (ma il principio vale certamente anche per gli altri piani), ha quindi affermato che il piano “prevede un’alea solo in capo al risparmiatore, il quale paga un saggio di interesse non tenue, senza seria prospettiva di un corrispondente lucro a medio termine e con vantaggio certo, invece, per l’intermediario finanziario, che lucra gli interessi del mutuo, aumenta la sua operatività” (cfr., ancora, Cass. sent. n. 22950 del 15), e colloca prodotti finanziari di suo interesse, come obbligazioni emesse da società collegate. Si è quindi in presenza di un “rapporto sin dall’inizio interamente sbilanciato a favore della banca” che, avvalendosi delle proprie superiori competenze in materia di strumenti finanziari, ne profitta per indurre il cliente a stipulare un contratto prospettato come idoneo a soddisfare aspettative diverse, ad esempio di natura previdenziale, ma in realtà utile solo ad assicurare un vantaggioso finanziamento alle attività che la Banca intende svolgere” (Cass., sentenza 27-02-2017, n. 4907).
Secondo la Cassazione si è dunque di fronte a prodotti che, per come sono strutturati e per lo squilibrio che li caratterizza, non sono meritevoli di tutela e quindi devono essere dichiarati nulli ed improduttivi di effetti.
Come detto, si tratta di un orientamento ormai consolidato, ribadito, da ultimo, anche pochi giorni fa.
Infatti, con un’ordinanza dello scorso 2 novembre (ordinanza Cassazione 26057_17), la Cassazione ha ribadito ancora una volta che dall’esame del piano “4You” emerge “uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni” e ciò, naturalmente, “non integra un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 Cost. sulla tutela del risparmio e l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata”.
La Cassazione ha quindi concluso, affermando ancora una volta che “non è efficace per l’ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l’altro, nella concessione di un mutuo di durata ragguardevole, all’investitore, destinato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto d’interessi”.
Alla luce di tali principi e di quelli espressi da altre sentenze, sia di merito che di legittimità, i risparmiatori rimasti coinvolti nell’acquisto di questi prodotti potranno agire in giudizio per ottenere una pronuncia di nullità / inefficacia dei piani finanziari.
Avv. Mauro Sbaraglia