Nel 1999, con l’entrata in vigore del d.lgs. n.261/99, i servizi postali sono stati liberalizzati e sono nate dunque le cd. poste private, che negli anni hanno conquistato fette di mercato sempre maggiori.
La liberalizzazione non ha riguardato, però, le notificazioni degli atti giudiziari.
Infatti, l’art. 4, comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo prevedeva (come vedremo tra poco, la norma è stata recentemente abrogata) che: “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni…”.
Ciò significa che le notificazioni eseguite per il tramite di poste private, sia da parte della Pubblica Amministrazione, sia da parte di un cittadino che intenda proporre un ricorso, sono inesistenti e, come tali, insuscettibili di sanatoria. In parole povere, quelle notificazioni è come se non fossero mai state eseguite.
Questi principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione in una sua recente pronuncia (ordinanza Cassazione 23887_17), dove, peraltro, si richiamano a sostegno due sentenze delle Sezioni Unite del maggio scorso.
Il principio è dunque chiaro ed è bene tenerne conto per evitare irrecuperabili decadenze.
Ma l’ordinanza della Corte di Cassazione è importante anche perché chiarisce un altro aspetto.
Il sopra citato art. 4 d.lgs. n.261/99 è stato abrogato, con decorrenza dal 10.09.2017, dalla legge n.124/17. Si potrebbe dunque pensare che ormai l’attribuzione in esclusiva a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di notificazione sia stata soppressa e dunque che ormai sia possibile eseguire le notifiche degli atti giudiziari con qualsiasi società di poste private.
In realtà, non è così.
Infatti, la legge n.124/17 prevede:
- da un lato, che il rilascio delle licenze per i servizi di notificazione è subordinato al rispetto di “specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi”;
- dall’altro lato, che gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali sono determinati dall’AGCOM con un apposito provvedimento (che ad oggi non risulta ancora emesso).
Pertanto, le notificazioni degli atti giudiziari potranno essere eseguite per il tramite di società di poste private solo se tali società avranno rispettato i requisiti stabiliti dall’AGCOM ed avranno ottenuto le relative licenze; se e fino a quando queste licenze non saranno state rilasciate, le notificazioni eseguite da società diverse da Poste Italiane S.p.A. continueranno ad essere inesistenti.
Avv. Mauro Sbaraglia