Tra i vari obblighi che sorgono con il matrimonio c’è anche quello di fedeltà, previsto dall’art. 143 c.c.
Nel comune sentire la violazione di questo obbligo è ritenuta così grave da rendere intollerabile la convivenza; l’infedeltà coniugale può dunque essere la causa della separazione e può determinarne l’addebito a carico del coniuge infedele.
Ma è sempre così? Non sempre.
La lettura di una recente ordinanza della Cassazione (n.3923 del 19.02.2018) ci aiuta a capire meglio i termini del problema.
In sintesi, la Corte sostiene che:
- non v’è alcun dubbio che la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisca una violazione grave, che rende intollerabile la convivenza e giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile;
- tuttavia, il Giudice che è chiamato a decidere sull’addebito deve verificare “mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi” se l’infedeltà costituisca la causa scatenante della crisi coniugale o se essa sia intervenuta quando il rapporto tra i coniugi era già compromesso e la convivenza era solo formale; in quest’ultimo caso, infatti, la separazione non potrebbe essere addebitata al coniuge infedele, perché l’infedeltà non sarebbe la causa della crisi, ma una sua conseguenza;
- al tempo stesso, però, è bene considerare che la separazione può essere addebitata ad un coniuge quando la relazione che quest’ultimo ha con estranei “in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”; in altre parole, comportamenti che non sfociano in un vero e proprio adulterio, ma che comunque offendono la dignità e l’onore dell’altro coniuge sono sufficienti a provocare l’addebito della separazione;
- su chi grava l’onere della prova? Chi chiede che la separazione sia addebitata all’altro coniuge deve provare che c’è stata una condotta infedele e che tale condotta ha reso intollerabile la convivenza; l’altro coniuge deve invece provare che non c’è stata infedeltà o quanto meno che essa è intervenuta dopo che la crisi matrimoniale era già esplosa.
Avv. Mauro Sbaraglia