Le violazioni dei limiti di velocità sono accertate, ormai quasi esclusivamente, con apparecchiature elettroniche. L’utilizzo di questi sistemi, che dovrebbero garantire misurazioni certe, fa sorgere però un problema: quello dell’attendibilità dei rilevamenti.
In altre parole, come facciamo ad essere certi che la velocità rilevata dall’autovelox sia corretta?
La questione è molto rilevante, perché è onere (difficilissimo da assolvere) dell’automobilista dimostrare che l’apparecchiatura non abbia rilevato correttamente la velocità.
La soluzione del problema è quella di prevedere della tarature periodiche degli strumenti, di modo che di tanto in tanto venga verificato se i dati rilevati dall’autovelox siano corretti o meno.
Tuttavia, il codice della strada non prevede che le apparecchiature siano sottoposte a queste tarature periodiche, né che i verbali ne diano atto.
Nel 2015 è dovuta dunque intervenire la Corte Costituzionale che, dopo aver affermato che qualsiasi strumento di misura col tempo può diventare meno preciso ed attendibile, ha saggiamente rilevato che “l’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole (..) Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura”.
La Corte Costituzionale ha dunque dichiarato incostituzionale l’art. 45, comma 6, c.d.s. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature usate per verificare il rispetto dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Quali sono i riflessi di questa sentenza della Corte Costituzionale sui verbali emessi per violazione dei limiti di velocità?
Ce lo dice la Cassazione, con un’ordinanza emessa pochi giorni fa (ordinanza Cassazione 5227_18). La Corte di Cassazione, richiamando la pronuncia della Consulta, afferma che il verbale di accertamento che viene notificato al cittadino deve dare atto dell’avvenuta taratura dello strumento con il quale è stata accertata l’infrazione e che “solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento il rilevamento può presumersi affidabile”.
Se manca l’indicazione della verifica periodica, il rilevamento della velocità non può ritenersi attendibile.
In conclusione, dunque:
- l’autovelox deve essere tarato periodicamente (per garantire che le rilevazioni siano sempre precise ed affidabili);
- il verbale notificato all’automobilista deve dare atto della taratura (se il verbale non ne dà atto, il rilevamento non è attendibile; se il verbale ne dà atto, è onere del cittadino dimostrare il cattivo funzionamento e/o installazione del dispositivo).
Avv. Mauro Sbaraglia