La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della responsabilità dei Comuni in caso di incidenti provocati da macchie d’olio sull’asfalto.
Il caso riguardava un motociclista, che aveva subito delle lesioni a causa di una caduta provocata, per l’appunto, da una macchia d’olio presente sulla strada e non segnalata in alcun modo. Dopo che la sua richiesta di risarcimento danni era stata rigettata sia in primo che in secondo grado, il tenace motociclista aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Quest’ultima si è pronunciata il 19 marzo scorso (ordinanza Cassazione 6703_18), ribaltando completamente le due precedenti pronunce.
Cosa ha detto la Cassazione?
L’art. 2051 c.c. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. I Comuni, che sono custodi delle loro strade, sono dunque responsabili se non provano la sussistenza di un caso fortuito.
Ma quando si configura un’ipotesi di caso fortuito e quindi quando viene meno la responsabilità della Pubblica Amministrazione?
Secondo la Cassazione, l’Amministrazione si libera dalla sua responsabilità “ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”.
Tradotto: se il sinistro è stato provocato da terzi ed il Comune non ha avuto nemmeno il tempo di intervenire, allora viene meno la responsabilità dell’Ente locale.
Nel caso del motociclista, i Giudici di primo e secondo grado avevano accertato che vi era stata la caduta, che essa era stata causata da una macchia d’olio e che il motociclista aveva subito delle lesioni; tuttavia, essi avevano negato la responsabilità del Comune, riferendo che non fosse noto da quanto tempo la macchia d’olio era presente sull’asfalto.
Secondo la Cassazione questa motivazione è errata, perché è onere del Comune provare il caso fortuito e non certo onere del danneggiato provare l’inesistenza del caso fortuito. Era dunque onere del Comune provare che la macchia era comparsa da così poco tempo, che non era stato possibile intervenire.
In conclusione, dunque, in caso di sinistro provocato da macchie d’olio o di altre sostanze e comunque dall’asfalto scivoloso:
- il Comunque è responsabile, se non prova che il sinistro si è verificato per un caso fortuito;
- il caso fortuito si verifica se il sinistro è stato provocato da terzi ed il Comune, “neppure con la più diligente attività di manutenzione”, sia potuto intervenire per rimuovere il pericolo;
- è onere del Comune, e non del soggetto danneggiato, provare l’esistenza del caso fortuito.
Avv. Mauro Sbaraglia