In caso di separazione, di divorzio o anche di cessazione di una convivenza more uxorio dalla quale siano nati dei figli, il Giudice stabilisce di solito un assegno di mantenimento in favore di questi ultimi.
La quantificazione dell’assegno viene fatta tenendo conto di vari parametri, ma in particolare delle disponibilità economiche dei genitori e delle esigenze dei figli.
Nel corso degli anni entrambi i parametri possono subire delle variazioni ed è per questo che la legge consente a chi ne abbia interesse di richiedere al Tribunale una revisione delle condizioni originariamente stabilite.
Cosa accade, dunque, se le condizioni economiche di uno dei due genitori migliorano? L’assegno a carico dell’altro genitore si deve ridurre proporzionalmente?
La Cassazione ha risposto a questa domanda con l’ordinanza n.3926/18, pubblicata lo scorso 19 febbraio.
La Corte, richiamando una precedente sentenza del 2007, ha affermato che non esiste alcuna automatica proporzionalità tra l’aumento del reddito di un genitore e la riduzione dell’assegno a carico dell’altro.
In altri termini, se uno dei due genitori beneficia di un miglioramento delle sue condizioni economiche, ciò non significa che l’altro abbia diritto ad una automatica riduzione dell’assegno a suo carico; il maggior reddito di uno dei genitori servirà invece a soddisfare meglio le esigenze dei figli.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Brescia aveva ridotto il mantenimento posto a carico del padre, rilevando che sebbene non vi fosse stato alcun peggioramento delle sue condizioni economiche, vi era stato però un miglioramento di quelle della madre.
La Cassazione ha ritenuto errata la pronuncia del collegio bresciano, affermando che “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato e, pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore”.
In conclusione, dunque, l’assegno di mantenimento a favore dei figli non risponde a criteri di rigida proporzionalità, per cui il miglioramento delle condizioni di un genitore non determina in automatico una proporzionale riduzione dell’onere economico a carico dell’altro.
Avv. Mauro Sbaraglia