Il fatto che un medico abbia eseguito correttamente un atto terapeutico, non vuol dire che il paziente non possa richiedere un risarcimento; ciò si verifica quando l’intervento, seppur perfettamente eseguito, abbia comportato delle conseguenze negative, delle quali il paziente non era stato preventivamente informato.
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con un’interessante ordinanza pubblicata lo scorso 12 aprile (ordinanza Cassazione 9053_18), ordinanza che medici e pazienti dovrebbero leggere con attenzione, per comprendere quali siano i doveri dei primi ed i diritti dei secondi.
Dopo aver ribadito l’importanza e la centralità nel nostro ordinamento del diritto all’autodeterminazione, qualificato come la “legittima pretesa del paziente di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza”, la Cassazione distingue quattro diverse ipotesi, specificando per ognuna di esse se e quale risarcimento possa essere richiesto:
- omessa o insufficiente informazione in merito ad un intervento che provoca un danno al paziente, a causa della condotta colposa del medico, intervento al quale il paziente si sarebbe in ogni caso sottoposto: il paziente può richiedere un risarcimento per il solo danno alla salute;
- omessa o insufficiente informazione in merito ad un intervento che provoca un danno al paziente, a causa della condotta colposa del medico, intervento al quale il paziente non si sarebbe sottoposto se fosse stato esaustivamente informato: il paziente può richiedere un risarcimento sia per il danno alla salute, sia per la lesione del diritto all’autodeterminazione;
- omessa o insufficiente informazione in merito ad un intervento che provoca un danno al paziente, sebbene non vi sia stata una condotta colposa del medico, intervento al quale il paziente non si sarebbe sottoposto se fosse stato esaustivamente informato: il paziente può richiedere un risarcimento sia per la lesione del diritto all’autodeterminazione, sia per il danno alla salute; quest’ultimo, però, deve essere calcolato tenendo conto della “situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso”;
- omessa o insufficiente informazione in merito ad un intervento che non provoca un danno al paziente: il paziente può richiedere un risarcimento per la lesione del diritto all’autodeterminazione se “abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse” ed inoltre se il danno superi un “livello minimo di tollerabilità”.
Come si vede, dunque, il medico non deve limitarsi ad eseguire correttamente l’atto terapeutico, ma, ancor prima ancora di eseguirlo, deve illustrare esaustivamente al paziente le conseguenze ed i possibili rischi. Un’informativa carente o addirittura inesistente possono giustificare una richiesta di risarcimento da parte del malato, anche in assenza di errori da parte del medico.
Avv. Mauro Sbaraglia