Non è fortunatamente un fenomeno molto comune; tuttavia, può accadere che un cane randagio provochi dei danni (con un morso, causando un incidente stradale ecc.).
In questi casi bisogna capire se e quale responsabilità può essere addebitata al Comune (o all’ASL).
Con un’ordinanza del scorso mese di maggio (ordinanza Cassazione 11591_18), la Corte di Cassazione sembra aver ridotto molto i margini per un’azione di risarcimento.
Il caso riguardava un uomo, che lamentava di aver subito danni alla sua autovettura a causa dell’improvviso attraversamento della strada da parte di un cane randagio.
Dopo che i Giudici di primo e secondo grado avevano negato il risarcimento, si è pronunciata la Cassazione, respingendo anch’essa la domanda.
La Corte sostiene che, “non essendo materialmente esigibile – anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali – un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell’attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi in considerazione della oggettiva difficoltà per gli enti locali di controllare continuamente le proprie strade”, è onere del soggetto danneggiato dimostrare che il Comune sapeva della presenza del cane e nonostante ciò non abbia fatto nulla per porre rimedio al problema.
La Cassazione scrive, in particolare, che il danneggiato deve provare che “la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l’omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto”.
Dunque, nel ripartire l’onere della prova, la Corte attribuisce al cittadino danneggiato il compito più difficile.
Si tratta di una motivazione che fa certamente discutere.
E’ vero, infatti, che un monitoraggio continuo del territorio da parte del Comune è pressoché impossibile; tuttavia, esigere dal soggetto danneggiato la prova dall’inerzia del Comune è forse troppo.
Come può il cittadino sapere se la presenza del cane randagio era stata già segnalata o se il Comune ne era comunque a conoscenza?
In questo modo il c’è il rischio concreto che questi giudizi si concludano sempre con il rigetto della domanda di risarcimento.
Avv. Mauro Sbaraglia