Chiunque svolga un’attività commerciale che prevede il contatto con il pubblico sa quanto sia importante conservare nel tempo la stessa sede, in modo che i clienti sappiano con certezza dove si svolge l’attività; trasferimenti, anche a breve distanza, possono infatti avere ripercussioni non trascurabili sugli incassi di un’impresa.
E’ per questo motivo che l’art. 34 della Legge n.392/78 prevede e disciplina l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale.
Che cos’è?
Si tratta, per l’appunto, di un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone (21 mensilità per le sole attività alberghiere) dovuta al conduttore in caso di cessazione del rapporto di locazione commerciale “che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore…”.
In buona sostanza, il conduttore che è costretto a lasciare il locale presso il quale esercitava la sua attività e che quindi perderà in tutto o in parte l’avviamento che era riuscito a costruire, ha diritto ad ottenere dal locatore una somma che compensi questa perdita di avviamento e che gli consenta di riavviare la sua attività altrove.
L’indennità è riconosciuta solo per le attività che comportano un contatto diretto con i clienti; è infatti evidente che, se non c’è questo contatto diretto, l’impresa non subirà alcun danno dal trasferimento della sede in un altro locale.
Peraltro, la legge prevede in favore del conduttore un’ulteriore indennità, del medesimo ammontare, “qualora l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente”.
Del resto, se il proprietario dell’immobile o un nuovo conduttore svolgeranno la medesima attività svolta dal precedente conduttore, essi beneficeranno dell’avviamento di quest’ultimo; per questo motivo la legge attribuisce al “vecchio” conduttore questa ulteriore indennità.
In conclusione, dunque, il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale sorge se:
- il contratto di locazione è ad uso commerciale;
- l’attività svolta nell’immobile comporta il contatto diretto con utenti e consumatori;
- la cessazione del rapporto dipende dal locatore;
ed inoltre:
- l’indennità è dovuta nuovamente se nel locale viene esercitata la medesima attività svolta dal conduttore uscente.
Avv. Mauro Sbaraglia