Il pignoramento del TFR

Quando si deve recuperare un credito, uno delle strade più battute è quella di pignorare lo stipendio del debitore. Spesso si dimentica però un’altra strada, che ci ha ricordato invece la Corte di Cassazione con una decisione (ordinanza Cassazione 19708_18) dello scorso mese di luglio: il pignoramento del TFR.

Infatti, nell’ordinanza della Cassazione si legge: “le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili”.

Cosa significa? Significa che le quote del TFR sono perfettamente pignorabili, in quanto costituiscono un diritto certo e liquido del lavoratore.

Naturalmente queste somme non sono immediatamente esigibili, in quanto lo saranno solo al momento della cessazione di rapporto di lavoro, ma ciò non toglie che nel frattempo possano essere “bloccate” dai creditori con un pignoramento.

Questi ultimi dovranno poi avere la pazienza di attendere la cessazione del rapporto di lavoro del loro debitore per poter incassare le somme vincolate; in alcuni casi l’attesa sarà certamente lunga, però, se non ci sono alternative migliori…

Da ultimo, è bene sapere che questa disciplina si applica non solo ai lavoratori del settore privato, ma anche ai dipendenti pubblici, dal momento che la diversa e più favorevole disciplina un tempo accordata ai dipendenti pubblici non è più vigente.

Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione: “Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997“.

Avv. Mauro Sbaraglia