Purtroppo, capita più spesso di quanto si possa pensare che i nonni facciano fatica a vedere i loro nipoti. Ciò accade, ad esempio, quando un genitore cerca di impedire ai figli di vedere i familiari del suo ex coniuge oppure quando sono tesi i rapporti tra nonni e genitori.
Sta di fatto che il problema della frequentazione tra nonni e nipoti è più diffuso di quanto si possa pensare.
Come si risolve?
In teoria, con un po’ di buon senso, cercando una soluzione ragionevole che accontenti tutti; tuttavia, quando il buon senso proprio non c’è, non resta che rivolgersi al Tribunale. C’è infatti una norma, che molti ignorano, che disciplina proprio questa problematica.
L’art. 317 bis c.c. dispone, infatti, che: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore…”.
Dunque, il nostro ordinamento riconosce espressamente ai nonni (gli ascendenti) un vero e proprio diritto: il diritto di frequentare e mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni.
E se questo diritto viene violato?
In questo caso i nonni possono rivolgersi al Tribunale ed ottenere un provvedimento che, tenendo conto ovviamente dell’interesse del minore, stabilisca un adeguato regime di frequentazione tra nonni e nipoti.
Ma non è finita qui.
La maggiore diffusione rispetto al passato di divorzi, secondi matrimoni e convivenze di fatto ha dilatato molto il concetto di famiglia. A fronte di questa nuova realtà, la giurisprudenza, in special modo quella europea, ha affermato la necessità di garantire al minore rapporti costanti con la famiglia allargata; dunque, non solo con gli ascendenti biologici, ma anche con i nuovi coniugi o nuovi compagni dei propri nonni.
Da queste premesse è partita la Corte di Cassazione per affermare nel luglio scorso, con l’ordinanza n.19780/18, che “il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315 bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico”.
Dunque, in conclusione:
- i nonni hanno il diritto di frequentare i propri nipoti minorenni;
- questo diritto può essere riconosciuto non solo ai nonni biologici, ma anche ai nuovi coniugi o conviventi di fatto del nonno biologico;
- qualora l’esercizio di questo diritto sia impedito od ostacolato, i nonni possono chiedere al Tribunale un provvedimento che, tenendo conto innanzi tutto dell’interesse del minore, stabilisca un programma di frequentazione.
Avv. Mauro Sbaraglia