La decorrenza dell’assegno di divorzio

Chiunque sia stato coinvolto in un giudizio civile sa che, purtroppo, i tempi necessari per arrivare ad una sentenza sono generalmente abbastanza lunghi; di solito passano alcuni anni dal momento in cui una causa viene avviata a quello in cui viene definita da una sentenza.

A tal proposito, un quesito che molti si pongono è quello della decorrenza dell’assegno divorzile: decorre dalla data di pubblicazione della sentenza che pronuncia il divorzio o dalla data di avvio del giudizio?

La questione merita un piccolo approfondimento, perché la disciplina non è unica.

La Corte di Cassazione, anche recentemente, con l’ordinanza n.22108 dell’11 settembre scorso, ha ribadito che la regola generale è che l’assegno divorzile “decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Tuttavia, la legge prevede espressamente che questa regola possa essere derogata in casi particolari, che il Giudice dovrà valutare e motivare.

Vale invece un principio diverso nelle ipotesi di revisione dell’assegno di divorzio. In questi casi la decorrenza retroagisce al momento di avvio della causa.

Nell’ordinanza n.22108/18 della Cassazione si legge infatti che “la variazione dell’ammontare dell’assegno medesimo, disposta successivamente in esito a procedimento di revisione ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio”.

E l’assegno di mantenimento per i figli?

Anche questo caso l’assegno decorre dalla domanda; infatti, “la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli”.

Ricapitolando:

  • assegno di divorzio: decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza;
  • revisione dell’assegno: decorrenza dalla domanda;
  • assegno di mantenimento dei figli: decorrenza dalla domanda.

Avv. Mauro Sbaraglia