I ponteggi che vengono montati per eseguire i lavori di ristrutturazione della facciata di un edificio, oltre a creare un evidente fastidio ai condomini, hanno anche un altro lato negativo: possono agevolare i furti negli appartamenti.
Le imprese che eseguono i lavori possono ritenersi responsabili di questi furti? In alcuni casi sì.
Infatti, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, “è certamente configurabile la responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi” (ordinanza n.15176/17).
Vale a dire che l’impresa deve attivarsi per ostacolare, per quanto possibile, l’uso dei ponteggi da parte dei ladri; è per questo motivo che di solito i ponteggi vengono illuminati di notte o vengono dotati di allarmi che rilevano la presenza di persone.
E il condominio? Può essere responsabile anche lui?
La Cassazione ritiene che in alcuni casi sia configurabile anche una responsabilità del condominio (ordinanza n.26691/18).
Ciò si verifica quando il condominio abbia scelto per l’esecuzione dei lavori “un’impresa assolutamente inidonea” o quando abbia omesso di vigilare sull’attività dell’impresa.
In conclusione:
- l’impresa è responsabile se non abbia adottato degli accorgimenti volti ad ostacolare l’intrusione dei ladri sui ponteggi;
- il condominio è invece responsabile quando si sia rivolto ad un’impresa non all’altezza e/o abbia omesso di vigilare sull’attività di quest’ultima.
Avv. Mauro Sbaraglia