Le linee guida, che la Corte di Cassazione definisce le “leges artis sufficientemente condivise almeno da una parte autorevole della comunità scientifica in un determinato tempo”, costituiscono un parametro molto importante – talvolta decisivo – nei giudizi che hanno ad oggetto la responsabilità di un medico. Il medico che riesce a dimostrare di essersi attenuto alle linee guida applicabili al suo paziente il più delle volte non sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni patiti da quest’ultimo.
Ma non è sempre così.
La pubblicazione di una recente ordinanza della Corte di Cassazione (ordinanza Cassazione 30998_18) mi dà lo spunto per sottolineare un aspetto che i medici conoscono bene, ma che anche i pazienti devono sapere.
La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un uomo che, dopo aver patito una trombosi venosa profonda, aveva contestato ai due medici che lo avevano curato di “aver somministrato al paziente un’inadeguata dose di farmaco antitrombotico a base di eparina”. Il paziente aveva fondato la sua richiesta di risarcimento sulla constatazione “che i sanitari non si attennero alle “linee-guida” generalmente condivise per la somministrazione di eparina”.
Ebbene, la Corte ha rigettato la domanda del paziente sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- le linee guida non devono ritenersi una sorta di gabbia, che esclude ogni valutazione specifica; al contrario, esse sono solo un parametro di valutazione della condotta del medico;
- è vero che “di norma una condotta conforme alle linee guida sarà diligente, mentre una condotta difforme dalle linee guida sarà negligente od imprudente. Ma ciò non impedisce che una condotta difforme dalle linee guida possa essere ritenuta diligente, se nel caso di specie esistevano particolarità tali che imponevano di non osservarle” (se, ad esempio, le linee guida prescrivono la somministrazione di un farmaco verso il quale il paziente abbia una conclamata intolleranza, il medico, ovviamente, non deve somministrarlo);
- analogamente, “una condotta conforme alle linee-guida potrebbe essere ritenuta colposa, avuto riguardo alle particolarità del caso concreto” (se, ad esempio, le linee guida suggeriscono l’esecuzione d’un intervento chirurgico ed il medico lo esegua pur sapendo che le condizioni del paziente non gli consentono di sopportare un’anestesia totale).
In altre parole, l’esistenza di linee guida astrattamente applicabili al caso sottoposto al suo esame non sottrae il medico alla responsabilità di eseguire una valutazione caso per caso, una valutazione che si può concludere anche con un discostamento dalle linee guida, senza che ciò comporti una responsabilità del sanitario.
Pertanto, l’idea che seguire pedissequamente le linee guida metta al riparo il medico da guai futuri è profondamente sbagliata; così come è sbagliata l’idea che il discostamento dalle linee guida, di per sé, configuri una responsabilità del sanitario.
Avv. Mauro Sbaraglia