Quella del consenso informato è una tematica sempre molto attuale e sono numerose le sentenze che se ne occupano; in una delle ultime (n.26728/18) la Corte di Cassazione afferma due principi molto interessanti.
Il caso riguardava una richiesta di risarcimento danni rivolta nei confronti di due medici, che non avevano illustrato al paziente le possibili conseguenze negative sull’attività sessuale di un intervento chirurgico.
Ebbene, il primo principio riguarda l’individuazione del soggetto sul quale grava l’obbligo di informare il paziente.
Tale obbligo, in linea di massima, grava sul capo dell’equipe medica; tuttavia, la Cassazione ha precisato che, qualora l’intervento sia stato suggerito da altro sanitario (diverso dal capo dell’equipe medica), che abbia poi partecipato all’operazione in qualità di aiuto-chirurgo, “costui, nell’eseguire la propria prestazione con il consigliare l’intervento, deve reputarsi anch’egli responsabile di non avere assicurato l’informazione dovuta”.
In altre parole, l’obbligo di informare il paziente non grava solo sul capo dell’equipe, ma si estende anche all’aiuto, se quest’ultimo abbia suggerito al paziente l’esecuzione dell’operazione.
Il secondo principio espresso dalla Corte è ancor più interessante e riguarda il riconoscimento di un risarcimento anche in favore del coniuge del paziente.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, oltre alla richiesta di risarcimento del paziente, vi era stata anche la richiesta di risarcimento della moglie di quest’ultimo; infatti, le conseguenze negative sull’attività sessuale dell’uomo avevano avuto riflessi sulla relazione di coppia.
Ebbene, la Cassazione ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento della donna, poiché la compromissione della sfera sessuale di un individuo “è in grado di riverberare i suoi effetti, in via immediata e riflessa, nella relazione di coppia, e pertanto di incidere direttamente anche sul coniuge, egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia”.
Pertanto, qualora il medico ometta di informare il paziente sul possibile peggioramento della sfera sessuale, “il coniuge [del paziente] che risente in via immediata e riflessa del danno, incidente nella sfera sessuale e relazionale della vita di coppia, collegato a detto peggioramento, ha diritto al risarcimento del danno, in quanto tale danno è conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del coniuge, nei limiti di come è stato rilevato nei suoi confronti”.
Tradotto: la violazione delle norme riguardanti il consenso informato legittima una richiesta di risarcimento danni non solo da parte del diretto interessato, ma anche da parte di altri soggetti, che abbiano subito un danno “in via immediata e riflessa”.
Avv. Mauro Sbaraglia