O l’assegno di mantenimento o la convivenza con il nuovo partner.
Si potrebbe sintetizzare così la disciplina applicabile quando un soggetto che percepisce un assegno di mantenimento avvia una nuova relazione.
Ma procediamo con ordine.
La legge sul divorzio prevede che “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.
Quindi, chi percepisce un assegno divorzile perde il mantenimento se si risposa.
Da ormai alcuni anni la giurisprudenza ha però esteso questo principio anche ai casi di convivenza di fatto (cd. convivenza more uxorio).
In una sentenza di pochi giorni fa la Cassazione ha ribadito che “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”.
Il ragionamento della Corte di fonda sulla considerazione che la scelta di formare una nuova famiglia di fatto è libera e consapevole e che tale scelta “esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge”.
In caso di divorzio, dunque, il mantenimento viene certamente meno se il beneficiario dell’assegno si risposa o avvia una convivenza stabile con un altro soggetto.
E in caso di separazione?
Anche se la separazione non recide definitivamente il legame matrimoniale, la disciplina è comunque la stessa.
Infatti, “la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “more uxorio” siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare”.
In altre termini, si deve presumere che due persone che convivono condividano le loro entrate nell’interesse della nuova famiglia; questa legittima scelta di avviare una nuova convivenza determina però una rottura del precedente assetto familiare in favore di un nuovo assetto.
Non sarebbe dunque ragionevole che un soggetto possa decidere di dar vita ad una nuova famiglia e contemporaneamente conservare l’assegno di mantenimento della “vecchia”: o l’una o l’altro!
Dunque, in conclusione: prima di avviare una nuova convivenza di fatto bisogna fare tante valutazioni, anche quella, davvero molto venale, riguardante la perdita del mantenimento.
Avv. Mauro Sbaraglia