Capita spesso che i soggetti coinvolti in un incidente stradale non siano d’accordo nell’individuare il responsabile e finiscano dunque per rivolgersi ad un Giudice; tenendo conto dei tempi necessari per ottenere una sentenza (magari anche di secondo e terzo grado), a volte la responsabilità di un incidente viene accertata a distanza di anni.
A questo punto, uno dei problemi che si pongono è il seguente: chi era trasportato in uno dei veicoli coinvolti nell’incidente ed abbia subito delle lesioni, deve chiedere il risarcimento al responsabile del sinistro?
Se fosse così, il terzo trasportato dovrebbe attendere la fine della causa tra i proprietari dei veicoli incidentati e solo dopo potrebbe formulare la sua richiesta, magari avviando un giudizio, che, a sua volta, si concluderebbe a distanza di anni.
Una situazione assolutamente intollerabile, che il nostro ordinamento vuole evitare.
Questa lunga premessa serve a comprendere il senso dell’art. 141 del codice delle assicurazioni, che in effetti prevede: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro…”.
Dunque, la regola è che il terzo trasportato deve agire nei confronti dell’assicurazione del mezzo sul quale si trovava al momento dell’incidente.
Qualche giorno fa la Cassazione si è espressa sul punto, ribadendo che questa norma è finalizzata ad offrire un’ampia tutela al terzo trasportato; questi, dunque, non deve attendere l’esito di altri giudizi, né attivarsi per individuare il responsabile di un sinistro, né fare i conti con eventuali irregolarità o invalidità dell’assicurazione dell’auto del responsabile.
Questi rischi vengono rovesciati sulla compagnia assicurativa dell’auto sulla quale il trasportato viaggiava; una volta pagato il risarcimento, sarà quest’ultima compagnia a rivalersi, se lo riterrà opportuno e se ci saranno i presupposti, sull’assicurazione dell’altra auto.
Avv. Mauro Sbaraglia