Quando si conclude una locazione, l’immobile deve essere riconsegnato al proprietario nelle stesse condizioni nelle quali si trovava all’inizio del rapporto, salvo, naturalmente, il degrado dovuto al normale uso.
Cosa succede, invece, se il proprietario riscontra danni che eccedono il normale uso?
Il 7 marzo scorso la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di una signora che per molti anni aveva dato in locazione un suo immobile alla Provincia di Catanzaro e che quando ne è rientrata in possesso ha riscontrato gravi danni.
Ebbene, la Corte ha precisato che in questi casi “incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori” (ordinanza n.6596/19).
In altre parole, il risarcimento dovuto alla proprietà è duplice:
- le spese necessarie per riparare i danni ed eseguire quindi gli interventi di rispritino dell’immobile;
- i canoni di locazione che il proprietario avrebbe potuto percepire se l’immobile non avesse avuto bisogno di riparazioni e fosse stato subito riutilizzabile.
E’ molto interessante notare come la Corte precisi che la seconda voce di danno, quella relativa ai canoni, debba essere accordata automaticamente, senza che il proprietario debba nemmeno dimostrare di aver perso delle richieste di locazione.
Avv. Mauro Sbaraglia