In caso di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa coniugale segue regole diverse a seconda che ci siano o meno figli.
Nel primo caso, l’assegnazione dipende sostanzialmente da questi ultimi: vale a dire che la casa viene assegnata al genitore con il quale i figli convivono.
Peraltro, è bene ricordare che in questo caso, come ha detto più volte la Corte di Cassazione, “l’assegnazione della casa coniugale non rappresenta […] una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole […]; l’assegnazione della casa familiare in conclusione è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità”.
Tradotto: i rapporti economici tra i coniugi devono essere regolati senza tener conto dell’assegnazione, che, dunque, non deve diventare una componente del mantenimento.
E se non ci sono figli? In questo caso le cose cambiano un po’.
In questa seconda ipotesi, la regola generale è che l’assegnazione segue il diritto di proprietà dell’immobile e dunque la casa viene assegnata al proprietario.
Invece, in caso di immobile cointestato, i coniugi dovranno accordarsi come due normali comproprietari.
Qualora un accordo non sia possibile, non resta che procedere con la divisione e poi con la vendita dell’immobile, con ripartizione del ricavato.
Avv. Mauro Sbaraglia