In materia di comproprietà e condominio, una delle norme più interessanti è quella dell’art. 1102 c.c., che dispone: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto…”.
Questo significa che i condomini possono utilizzare le parti comuni, purché non le alterino e non impediscano anche agli altri condomini di utilizzarle.
Questa norma viene spesso richiamata quando sorgono contrasti circa l’utilizzo delle aree di parcheggio nei cortili condominiali e, di conseguenza, quando si deve rispondere ad una domanda: è legittimo che un condomino occupi stabilmente un posto auto condominiale?
Ovviamente, la risposta è no ed essa si fonda proprio sul tenore dell’art. 1102 c.c.
Il mese scorso la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.7618/19, ha affrontato la questione, ribadendo un principio ormai molto consolidato: “l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. Pertanto, deve ritenersi che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà”.
In buona sostanza, l’utilizzo dei parcheggi condominiali che non siano assegnati ad uno specifico soggetto è ovviamente consentito a tutti i condomini; tuttavia, quando l’utilizzo si concretizzi nell’occupazione stabile, o comunque per lunghi periodi, del posto auto, la condotta diventa illegittima, perché impedisce agli altri condomini di usufruire dell’area comune.
Avv. Mauro Sbaraglia