L’art. 12 del d.l. n.132/14 ha introdotto un’importante novità, che ancora oggi pochi conoscono.
Si tratta della possibilità, in alcuni casi specifici, di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in Comune, senza “passare” in Tribunale.
Vediamo come funziona e quali sono i casi nei quali è possibile scegliere questa strada.
Innanzi tutto, la procedura può essere attivata nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune nel quale è trascritto l’atto di matrimonio.
Non si può utilizzare questa procedura quando ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
I coniugi devono presentare all’ufficiale dello stato civile competente una domanda, con la quale dichiarano di volersi separare, divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio.
Alla domanda devono essere allegate:
- una copia autentica della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di separazione consensuale con il provvedimento di omologazione (in caso di modifica delle condizioni di separazione o in caso di divorzio);
- una copia autentica della sentenza di divorzio (in caso di modifica delle condizioni di divorzio);
- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’assenza di figli minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazioni che indichi il luogo e la data del matrimonio.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (pagamento di somme di denaro “una tantum”, assegnazione della casa coniugale, ecc.).
L’atto che contiene l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni. Nei soli casi di separazione e divorzio, l’ufficiale dello stato civile invita i coniugi a comparire di nuovo di fronte a lui, non prima di trenta giorni dalla presentazione della domanda, per la conferma dell’accordo; la mancata comparizione dei coniugi a tale seconda convocazione fa decadere la domanda.
I coniugi possono farsi assistere da un avvocato, ma non è obbligatorio.
Concludendo, i vantaggi di questa procedura sono evidenti: si ottiene un provvedimento assolutamente equivalente a quello emesso da un Tribunale, ma in tempi certamente più brevi.
Come abbiamo visto, non sempre è possibile percorrere questa strada, ma nei casi di separazioni e divorzi più “semplici” può essere una buona soluzione.
Avv. Mauro Sbaraglia