Qualche mese fa la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (n.2334/18) molto interessante, che riguarda la responsabilità degli insegnanti per i danni subiti dai loro studenti.
Il caso riguardava una ragazza che, a causa delle spinte e dell’accalcamento dei suoi compagni di classe, era caduta mentre usciva dalla palestra della scuola ed aveva riportato delle lesioni.
La Corte d’Appello di Bari aveva negato che l’insegnante fosse responsabile dell’accaduto, perché gli studenti coinvolti erano maggiorenni.
La Corte di Cassazione non è d’accordo.
L’art. 2048 c.c. dispone: “1. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori […]. 2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”.
Ebbene, se non c’è dubbio che i genitori rispondano dei danni provocati dai figli solo fino a quando questi ultimi sono minorenni, lo stesso principio non vale per gli insegnanti.
Sui docenti, infatti, grava un obbligo di vigilanza, che prescinde dall’età degli studenti, “poiché la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo o apprendista, ovvero cessi di essere sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, è teleologica, ovvero necessaria per l’attività di insegnamento / addestramento cui si riferisce l’articolo 2048, secondo comma”.
Ma allora l’età degli studenti non ha alcun rilievo?
Invece sì, ha rilievo, perché costituisce il parametro con il quale si deve valutare la condotta posta in essere dall’insegnante.
Mi spiego meglio.
L’obbligo di vigilanza di un docente è certamente diverso se gli studenti sono bambini della prima elementare o ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori.
E’ evidente che nel primo caso l’obbligo sarà più intenso, mentre nel secondo sarà più lieve.
In altre parole, “il dovere di vigilanza previsto dall’articolo 2048, secondo comma, c.c. è da intendere in senso non assoluto ma relativo, in quanto il contenuto di detto obbligo è in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, con la conseguenza che con l’avvicinarsi di costoro all’età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza”.
Pertanto, per giudicare il comportamento di un insegnante si dovrà valutare, tenendo conto anche dell’età degli studenti, quanto l’evento dannoso fosse prevedibile.
Ciò comporta che, salvo casi particolari, la maggiore età dello studente costituisce di per sé un’ipotesi di caso fortuito, che, ai sensi dell’art. 2048, comma 3, c.c., fa venir meno la responsabilità del docente. Questo perché si presume che un ragazzo maggiorenne tenga dei comportamenti socialmente adeguati.
Tuttavia, come detto, la maggiore età non esclude sempre la responsabilità dell’insegnante. Essa permane laddove il danneggiato sia in grado di provare che nel caso specifico sarebbe stata necessaria una particolare vigilanza; si pensi, ad esempio, ad un incidente causato da uno studente che già in passato aveva tenuto comportamenti aggressivi o comportamenti ostili nei confronti del danneggiato; in questi casi è evidente che l’insegnante dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare che l’evento dannoso si verificasse.
In conclusione:
- la maggiore età degli studenti non esclude automaticamente la responsabilità dell’insegnante;
- l’età costituisce però un parametro importante per valutare il grado di vigilanza esigibile da un docente;
- in particolare, in caso di studenti maggiorenni, l’età il più delle volte esclude la responsabilità dell’insegnante;
- il danneggiato, tuttavia, può dimostrare che nel caso specifico l’obbligo di vigilanza del docente avrebbe dovuto essere particolarmente stringente.
Avv. Mauro Sbaraglia