Quando si verificano circostanze che rendono intollerabile la convivenza o pregiudicano l’educazione dei figli, si può chiedere la separazione giudiziale. Se poi queste circostanze sono state provocate dalla violazione dei doveri matrimoniali da parte dei uno dei coniugi, l’altro può chiedere al Giudice l’addebito della separazione al coniuge responsabile.
In altre parole, il Giudice addebita la separazione al coniuge che con il suo comportamento ha reso intollerabile la convivenza.
Tuttavia, è bene sapere che la violazione dei doveri matrimoniali non comporta sempre ed automaticamente l’addebito; il Giudice deve infatti accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dei doveri e la crisi coniugale.
Solamente se la crisi coniugale è stata provocata dal comportamento di uno dei coniugi la separazione sarà addebitata a quest’ultimo; se invece la crisi era già in atto, la violazione dei doveri non comporterà l’addebito della separazione.
Ma quali sono gli effetti dell’addebito della separazione?
Gli effetti sono principalmente due:
- il coniuge al quale viene addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento; quindi, anche se egli versi in condizioni economiche tali da giustificare, in astratto, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, egli non percepirà nulla (fatta eccezione per gli alimenti, in caso di riconosciuto stato di bisogno);
- il coniuge al quale viene addebitata la separazione perde i diritti successori e, dunque, qualora l’altro coniuge morisse prima di lui, egli non beneficerebbe dell’eredità.
Da ultimo, è importante sapere che la pronuncia di addebito non ha, in linea di massima, alcun effetto sull’affidamento dei figli; il coniuge al quale è stata addebitata la separazione può dunque essere genitore affidatario dei figli.
Tuttavia, se la condotta che ha giustificato l’addebito sia così grave da poter pregiudicare gli interessi dei figli, allora il Giudice ne terrà certamente conto quando dovrà pronunciarsi sul loro affidamento.
Avv. Mauro Sbaraglia