Lo scorso 20 giugno la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza molto interessante (sentenza n.16622/19), perché chiarisce quali sono i casi nei quali i Comuni possono utilizzare gli autovelox fissi in città.
La Corte ha ricordato che “l’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (cc.dd. “autovelox”) nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza della agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto”.
Dunque, i Comuni possono utilizzare liberamente gli autovelox mobili, con la presenza degli agenti, mentre gli autovelox fissi possono essere utilizzati solo sulle strade urbane di scorrimento e comunque previa autorizzazione del Prefetto.
Si tratta allora di capire quali sono le strade urbane di scorrimento.
La Cassazione ce lo dice richiamando la definizione presente nel codice della strada: “per strada urbana di scorrimento si deve intendere una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
Si noti bene che mentre la corsia riservata ai mezzi pubblici e le intersezioni a raso semaforizzate sono elementi eventuali (dunque, possono anche non esserci), tutti gli altri elementi sono indispensabili perché una strada possa definirsi urbana di scorrimento.
Dunque, ricapitolando, i Comuni:
- possono utilizzare liberamente gli autovelox mobili, purché ci siano gli agenti accertatori;
- possono invece utilizzare gli autovelox fissi solo sulle strade urbane di scorrimento e solo previa autorizzazione del Prefetto.
Le multe comminate con gli autovelox al di fuori di queste ipotesi sono dunque nulle.
Avv. Mauro Sbaraglia