Parlando di affidamento dei figli, ho più volte cercato di sottolineare che quando un Giudice deve pronunciarsi su questo aspetto deve tenere in considerazione un elemento fondamentale: l’interesse dei minori.
Un’ordinanza del 6 settembre scorso della Corte di Cassazione (ordinanza n.22411/19) esprime questo concetto molto chiaramente.
La Corte afferma che gli accordi intercorsi tra i genitori in merito all’affidamento dei figli minori ed al loro regime di frequentazione non sono mai vincolanti per il Giudice; quest’ultimo, infatti, è sempre tenuto a valutare se quegli accordi rispondano o meno all’interesse dei figli.
Secondo la Cassazione, sia in caso di separazione e divorzio, che in caso di figli di genitori non sposati, “il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i predetti provvedimenti è rappresentato dallo esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passato dall’articolo 155 c.c. ed oggi dall’articolo 337-ter, con la conseguenza che il giudice non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi”.
Pertanto, la circostanza che i genitori abbiano trovato un’intesa e la sottopongano di comune accordo al Giudice non vuol dire che quest’ultimo sia obbligato a recepirla.
Si potrebbe pensare che in questo modo sia consentita un’eccessiva interferenza del Tribunale, ma non è così.
I figli, pur essendo protagonisti (loro malgrado) della separazione o del divorzio, non sono parti del processo e non hanno quindi un avvocato che li difende; spetta dunque al Giudice il compito di garantire i loro interessi, anche perché può capitare che i genitori, in perfetta buona fede, stringano accordi che rispondono ai loro interessi, ma non a quelli dei minori.
Avv. Mauro Sbaraglia