Il contratto di comodato a tempo indeterminato, con il quale un immobile viene messo a disposizione dal proprietario per soddisfare le esigenze abitative di una famiglia, viene meno se vengono meno quelle esigenze familiari.
Qualche tempo fa un uomo aveva concesso in comodato gratuito al figlio ed alla convivente more uxorio un appartamento, al fine di soddisfare le esigenze abitative della famiglia di fatto.
Tuttavia, la convivente aveva poi avviato una nuova relazione ed aveva acquistato con il nuovo compagno un’abitazione, senza però rilasciare l’immobile oggetto del comodato.
Il vecchio compagno aveva dunque proposto ricorso, per ottenere la restituzione dell’immobile.
Qualche giorno fa la Corte di Cassazione ha accolto la domanda dell’uomo (ordinanza n.21785/19).
Secondo la Corte, infatti, se è vero che il comodato costituto per tutelare le esigenze abitative di una famiglia è equiparabile ad un comodato a tempo indeterminato, è altresì vero che “in tutti i casi in cui venga meno la destinazione del comodato ad abitazione familiare per esempio in coincidenza con una crisi familiare, è stata riconosciuta la possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum”.
In altre parole, l’assenza di un termine di scadenza del comodato vale fino a quando sussistano le esigenze familiari che il contratto voleva tutelare; nel momento in cui quelle esigenze cessano il proprietario dell’immobile può esigere la restituzione del bene.
Nel caso esaminato dalla Cassazione è emerso che la donna avesse ricreato un nuovo nucleo familiare ed avesse acquistato un nuovo immobile, nel quale si era ormai trasferita, e che il vecchio immobile oggetto di comodato fosse occupato solo di notte, per evitare di doverlo restituire.
E’ sin troppo evidente, dunque, che le esigenze familiari siano ormai venute meno e che il proprietario dell’appartamento abbia tutto il diritto di vederselo restituito.
Avv. Mauro Sbaraglia