Purtroppo succede spesso che coppie senza lavoro o mal pagate non siano in grado di mantenere i loro figli e chiedano aiuto ai nonni, i quali mettono quindi a disposizione parte dei loro stipendi o delle loro pensioni.
Di solito questo aiuto economico viene dato in modo assolutamente volontario; ci sono però dei casi nei quali sorge un vero e proprio obbligo giuridico a carico dei nonni.
Cerchiamo di capire meglio cosa dice la legge.
L’art. 438 c.c. dispone: “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
Sulla base di questa norma e, in particolare, del riferimento allo stato di bisogno ed all’impossibilità di provvedere al mantenimento, la giurisprudenza ha individuato alcuni principi fondamentali, applicabili ai casi nei quali sono coinvolti dei minori:
- in primo luogo, com’è ovvio, l’obbligo di mantenere i figli grava innanzi tutto sui genitori;
- se uno dei due genitori non può o non vuole provvedere al mantenimento dei figli, se ne deve far carico l’altro (naturalmente quest’ultimo potrà poi fare causa al genitore inadempiente per recuperare il 50% di quanto versato ovvero una quota proporzionale alle capacità economiche dell’altro genitore);
- soltanto nel caso in cui nessuno dei due genitori sia in grado di provvedere al mantenimento dei figli sorge l’obbligo dei nonni di intervenire, naturalmente nei limiti delle loro possibilità economiche.
Come detto, dunque, è vero che ci sono dei casi nei quali sorge un vero e proprio obbligo a carico dei nonni, ma tale obbligo è subordinato e sussidiario; vale a dire, esso si configura solo quando il primario obbligo dei genitori non possa essere assolto per oggettive difficoltà economiche di questi ultimi.
Pertanto, il semplice fatto che un genitore non provveda al mantenimento, non significa che debbano automaticamente intervenire i nonni; se l’altro genitore è in grado di farcela da solo, deve provvedere al mantenimento dei figli ed eventualmente poi agire per cercare di recuperare quanto anticipato.
Avv. Mauro Sbaraglia