Molti automobilisti ritengono che il modulo CAI (constatazione amichevole di incidente), il cosiddetto CID, sia un documento decisivo ai fini del risarcimento, soprattutto quando uno dei soggetti coinvolti si riconosca responsabile dell’incidente.
In realtà, non è sempre così.
Con l’ordinanza n.25770/19 del 14 ottobre, la Corte di Cassazione ha infatti espresso un principio molto chiaro: il modulo CAI non ha valore di piena prova, nemmeno nei confronti di chi si dichiara responsabile, ma deve essere sempre valutato dal Giudice (“la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice…”)
Vediamo di capire perché.
I giudizi che riguardano i sinistri stradali coinvolgono necessariamente tre soggetti: il danneggiato, il responsabile e l’assicurazione.
Ebbene, la legge prevede che nei giudizi nei quali sono necessariamente coinvolti più soggetti la confessione di un soggetto non vincola anche gli altri (coloro che non hanno confessato); il Giudice la deve valutare unitamente a tutti gli altri elementi emersi nel corso del processo.
In altre parole, l’assicurazione non può essere condannata automaticamente a pagare un risarcimento solo perché il suo cliente si è dichiarato responsabile; è necessario che il Giudice faccia una valutazione complessiva di tutte le prove – e dunque certamente del CID, ma anche degli altri documenti o delle altre prove (testimonianze, interrogatori, ecc.) acquisite nel corso del giudizio – per accertare la reale dinamica del sinistro.
Se, in ipotesi, dovesse emergere che il sinistro non si è verificato per colpa del soggetto che nel CID si è dichiarato responsabile, il Giudice non dovrebbe condannare quest’ultimo, ma il vero responsabile.
Del resto, può capitare che una persona, per un’errata interpretazione della segnaletica stradale o per lo shock dell’incidente, si assuma delle responsabilità che in realtà non gli appartengono.
Sarebbe davvero ingiusto che in questi casi quel soggetto fosse condannato.
Per evitare ciò, la legge impone al Giudice una valutazione a 360°, che non si fermi ai soli dati risultanti dal CID, ma che tenga conto di tutti gli elementi emersi nel processo.
Avv. Mauro Sbaraglia