Cosa succede se due coniugi in comunione dei beni decidono di costruire una casa su un terreno che appartiene solo ad uno solo dei due?
L’altro coniuge diventa proprietario della casa?
La risposta ce la fornisce l’art. 934 c.c. ed è negativa.
Infatti, questo articolo del codice civile prevede che il proprietario del suolo acquista automaticamente la proprietà della costruzione che viene edificata sul terreno.
Si tratta del principio generale della cd. accessione che, dice la Corte di Cassazione, trova applicazione anche nei casi di comunione legale tra coniugi (ordinanza n.28258/19 del 04.11.2019: “il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi”).
Dunque, il coniuge che era proprietario del terreno diventa proprietario esclusivo anche della costruzione.
Ma allora l’altro coniuge come viene tutelato dall’ordinamento?
L’altro coniuge può, in alcuni casi, ottenere il pagamento di una somma di denaro.
Se infatti il coniuge non proprietario è in grado di dimostrare di aver contribuito alla costruzione, può richiedere il pagamento di una somma pari al 50% dei materiali e della manodopera impiegati per la costruzione (“a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione”).
Attenzione però alla ripartizione dell’onere della prova: per ottenere il pagamento del suo 50% il coniuge non proprietario non può limitarsi a riferire l’esistenza del regime patrimoniale della comunione dei beni, ma deve provare, in modo rigoroso, di aver fornito il suo sostegno economico.
In mancanza di tale prova egli non potrà ottenere nulla.
Avv. Mauro Sbaraglia