Chi, per cercare di sottrarsi alla notifica di atti giudiziari, multe, cartelle di pagamento o altro, non aggiorna la propria residenza e lascia dunque che presso i registri del Comune risulti una residenza diversa da quella reale, tiene un comportamento non solo scorretto, ma anche controproducente.
La legge prevede infatti una particolare disciplina, che consente il perfezionamento della notifica anche in questi casi.
Sono due le ipotesi che possono verificarsi.
Notifica presso il Comune
Se l’ufficiale giudiziario non rinviene il destinatario all’indirizzo risultante nel certificato di residenza, potrà depositare l’atto in Comune. Trascorsi 20 giorni dal deposito, la notifica si intenderà perfezionata.
Notifica presso la residenza effettiva
Qualora il destinatario non sia presente presso la residenza anagrafica, ma venga individuata e provata la sua residenza effettiva, la notifica effettuata presso tale ultima residenza sarà perfettamente valida.
Con l’ordinanza n.9049/2020, la Corte di Cassazione ha ricordato, infatti, che “ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni”.
In altre parole, l’indirizzo risultante dal certificato di residenza non è l’unico luogo dove può essere eseguita la notificazione; qualora venga dimostrato che la residenza effettiva si trovi altrove, la notificazione può essere legittimamente eseguita in quest’altro luogo.
Peraltro, si badi bene, la notifica presso la residenza effettiva può essere effettuata anche se il destinatario non venga rinvenuto personalmente.
Dunque, come dicevo all’inizio, non aggiornare la propria residenza in Comune, non solo è sbagliato, ma può essere anche controproducente, perché c’è il rischio che la notifica di un atto importante (un decreto ingiuntivo, una citazione, un pignoramento, ecc.) si perfezioni senza che il destinatario ne venga a conoscenza.
Avv. Mauro Sbaraglia