L’art. 14 c.d.s. impone agli enti proprietari ed ai gestori delle strade alcuni obblighi di manutenzione; la norma prevede infatti:
“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
Dunque, al fine di garantire che la circolazione sulle strade sia sicura, proprietari e gestori devono compiere tutte le attività sopra indicate.
Alla luce di questa norma, oltre che del principio generale secondo cui ognuno di noi deve evitare di arrecare danno agli altri, il nostro ordinamento prevede, in caso di incidente dovuto alla cattiva manutenzione della strada, un particolare regime probatorio o, per meglio dire, un’inversione dell’onere della prova a tutela del soggetto danneggiato
Infatti, l’automobilista danneggiato deve provare solamente:
- il danno patito;
- che i danni derivano dalla strada.
L’ente proprietario della strada, invece, per evitare la condanna deve provare che:
- l’incidente è stato causato da un caso fortuito, vale a dire “che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Corte di Cassazione, ordinanza n.11096/2020).
In altri termini, l’ente deve dimostrare di aver effettuato tutte le attività previste dall’art. 14 c.d.s. e “di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del neminem laedere”.
Questa disciplina, peraltro, assume rilievo non solo quando il danno è stato provocato dal deterioramento del manto stradale, ma anche quando è stato provocato dall’attività di terzi.
Si pensi al caso del motociclista che scivola sulla macchia d’olio lasciata da un altro veicolo.
In questo caso, il proprietario della strada risponde del danno se non prova che l’evento dannoso si è verificato prima che fosse ragionevolmente possibile rimuovere la macchia d’olio.
In parole povere, se viene dimostrato che l’ente avrebbe avuto il tempo di rimuovere la macchia d’olio e non lo ha fatto, omettendo quindi di porre in essere le attività di controllo, vigilanza e manutenzione previste dalla legge, risponde del danno subito dal motociclista.
Viceversa, se viene dimostrato che il motociclista è scivolato su una macchia d’olio formatasi poco prima del suo transito e che pertanto l’ente non ha avuto il tempo di intervenire, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a quest’ultimo.
Avv. Mauro Sbaraglia