Qualche anno fa due coniugi di Napoli si accorsero di aver perso il bancomat e che dal loro c/c erano spariti € 23.000; i due si recarono in banca per bloccare la carta, ma ormai il danno era fatto.
Nei mesi successivi, ritenendo che i ladri avessero potuto effettuare i prelievi con troppa facilità, decisero di fare causa alla banca, chiedendo la restituzione dei € 23.000; la banca si difese, riferendo che i prelievi erano stati effettuati allo sportello e che la “tessera bancomat costituiva da sola documento valido per il prelievo, senza bisogno di ulteriori documenti di identità”.
Il Tribunale rigettò la domanda dei due correntisti, sostenendo che essi avrebbero dovuto provare di aver custodito diligentemente il bancomat e precisando che, ad ogni modo, “la banca risponde dei prelievi indebiti, non autorizzati, solo dopo il blocco della carta, e non per quelli anteriori”.
In secondo grado la Corte d’appello confermò la sentenza del Tribunale.
Pochi giorni fa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.9721/20, ha invece riformato le due sentenze, dando ragione ai correntisti.
Secondo la Corte, infatti, non è tanto il correntista a dover provare la diligenza nella custodia del bancomat o la rapidità della denuncia di furto o smarrimento.
E’ invece la “banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere” a dover “fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente”.
La responsabilità dell’istituto di credito viene meno solo “se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto”.
In altre parole, il nostro ordinamento prevede una particolare tutela per i clienti delle banche, in quanto, da un lato, è la banca che deve dimostrare che l’operazione contestata è stata effettuata correttamente, che essa è riconducibile ai suoi clienti e che pertanto non c’è stata alcuna anomalia e, dall’altro lato, la responsabilità della banca è attenuata o esclusa solo nel caso in cui il correntista tenga una condotta particolarmente “superficiale”, omettendo, ad esempio, di controllare periodicamente il suo estratto conto.
Avv. Mauro Sbaraglia