In passato ho parlato del diritto dei nonni di vedere i nipoti e della possibilità di rivolgersi al Giudice quando l’esercizio di questo diritto viene ostacolato.
Accanto ai diritti, però, ci sono i doveri; e tra i doveri c’è anche quello di contribuire al mantenimento dei nipoti quando i genitori da soli non ce la fanno.
Mi spiego meglio.
Il mantenimento dei figli, com’è ovvio, grava innanzi tutto sui due genitori; se uno dei due non può o non vuole provvedere, l’altro deve far fronte, per intero, alle esigenze dei figli (ovviamente nei limiti delle proprie possibilità e fermo restando il diritto di agire nei confronti dell’altro genitore per costringerlo a versare il contributo di sua spettanza).
Quando un genitore da solo proprio non ce la fa, può chiedere ai nonni di intervenire.
L’art. 316 bis c.c. prevede infatti: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Pertanto, qualora sia dimostrato che il genitore da solo non sia in grado di far fronte ai bisogni ed alle esigenze dei figli, il Giudice può imporre ai nonni, naturalmente sempre nei limiti delle loro possibilità, di contribuire al mantenimento.
Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.14951/20, ha confermato una sentenza della Corte d’Appello di Perugia, con la quale i nonni di un ragazzo con problemi di salute erano stati condannati a contribuire al mantenimento del ragazzo.
La Corte, preso atto del disinteresse manifestato dal padre e dell’insufficienza dei mezzi economici della madre, ha quindi applicato l’art. 316 bis c.c. e, come detto, ha imposto ai nonni di versare una somma mensile per il mantenimento del nipote.
Avv. Mauro Sbaraglia