Non è detto che un’automobile sia guidata sempre dal suo proprietario; ad esempio, capita spesso che in una famiglia più persone usino la stessa auto e può quindi succedere che l’auto sia guidata da una persona diversa dal proprietario e che quest’ultimo sia un “semplice” passeggero.
In questi casi, se si verifica un incidente, il proprietario ha comunque diritto al risarcimento?
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.13738/20), la risposta è positiva.
Richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Cassazione ha infatti affermato che “l’obiettivo della normativa comunitaria consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti”.
L’unica distinzione ammissibile è quella tra conducente e passeggero, “nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa, sicché la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale veicolo al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente”.
Ma cosa succede se la polizza esclude espressamente la copertura assicurativa quando alla guida ci sia un soggetto diverso dal proprietario o un soggetto privo di patente?
Succede che quella clausola non è valida e che l’assicurazione deve in ogni caso garantire la copertura (l’assicurazione può negare il risarcimento solo se viene provato che il soggetto danneggiato era a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato).
Infatti, ancora una volta richiamando il diritto comunitario, la Cassazione ha precisato che “il diritto dell’Unione osta alla possibilità che l’assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa a causa dell’utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida”.
Pertanto, le clausole assicurative che escludono il risarcimento, qualora alla guida ci sia un soggetto diverso dal proprietario o un soggetto privo della patente, non possono trovare applicazione.
Avv. Mauro Sbaraglia