Dopo aver comprato un appartamento, può capitare che il nuovo proprietario dell’immobile si trovi a dover fare i conti con dei lavori di ristrutturazione del condominio, dei quali non sapeva nulla. Possono quindi sorgere dei contrasti, a volte molto aspri, con il precedente proprietario per decidere chi dei due debba farsi carico delle spese.
Il più delle volte, peraltro, non si tratta di questioni di poco conto, dato che le spese di manutenzione straordinaria di un condominio sono spesso molto salate; quindi, per il nuovo proprietario, che da poco ha sostenuto le spese di acquisto dell’immobile, farsi carico anche delle spese di ristrutturazione del condominio può essere un problema non da poco.
La questione dell’esatta individuazione del soggetto obbligato a sostenere queste spese è stato affrontato ormai molte volte dalla giurisprudenza, la quale ha indicato i criteri da seguire.
La recente ordinanza n.18793/20 della Corte di Cassazione li ha ribaditi.
Nell’ordinanza si legge che per capire chi deve pagare “deve farsi riferimento non al momento della concreta attuazione dell’attività di manutenzione, quanto alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione dell’intervento di riparazione straordinaria, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione”.
Pertanto, per individuare il soggetto tenuto al pagamento non conta il momento in cui i lavori vengono eseguiti, ma quello in cui l’assemblea ha deciso in via definitiva di farli; chi è proprietario in quel momento deve farsi carico delle spese.
Questa è la regola che viene applicata nei tribunali.
Naturalmente le parti sono libere di accordarsi tra di loro in modo diverso, ma questi eventuali accordi valgono solo tra di loro e non sono quindi opponibili al Condominio.
Avv. Mauro Sbaraglia
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