Se il pedone distratto cade in una buca…

Quando camminiamo per strada o su un marciapiede dobbiamo, ovviamente, guardare dove mettiamo i piedi; ma se siamo distratti e cadiamo in una buca, è colpa nostra o è colpa del Comune che non ha riparato la buca?

Qualche anno fa una signora, che aveva subito della lesioni “cadendo nell’avvallamento di un vialetto del cimitero comunale (non segnalato e non visibile per la presenza di persone che la precedevano)”, face causa al Comune di Giugliano.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello le negarono il risarcimento, sostenendo che “l’anomalia del fondo stradale (avente dimensioni di circa due metri di lunghezza e venti centimetri di profondità)”, proprio in ragione delle sue notevoli dimensioni, era facilmente “avvistabile e pertanto prevenibile ed evitabile da parte dell’attrice”.

In buona sostanza, secondo i Giudici la buca era ben visibile e quindi la caduta era stata causata solo dalla distrazione della signora; pertanto, quest’ultima non aveva diritto ad alcun risarcimento.

La signora decise allora proporre un ricorso per cassazione.

La Corte, con la sentenza n.26524/20, ha accolto il ricorso.

Secondo la Cassazione, “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo ove sia colposa ed imprevedibile”.

Dunque, per negare il risarcimento, non basta che il soggetto danneggiato sia stato distratto, occorre anche che la sua condotta sia stata imprevedibile.

Ma cosa si intende per condotta imprevedibile? “La condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.

Tornando dunque al caso della signora e quindi “della caduta di pedone in una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente)”.

Ciò significa che il Comune non può sottrarsi alla sua responsabilità affermando semplicemente che la buca era di notevoli dimensioni e quindi facilmente avvistabile dal pedone; il Comune deve provare di essersi attivato per scongiurare il rischio o che il pedone abbia tenuto una condotta anomala ed imprevedibile.

Ma allora la distrazione del pedone non viene “punita” in alcun modo? Nient’affatto.

La condotta negligente ha comunque un rilievo, perché essa riduce la responsabilità del Comune; in altri termini, in caso di condotta negligente o distratta del pedone, il risarcimento che sarà riconosciuto a quest’ultimo dovrà essere parzialmente ridotto, in misura proporzionale alla negligenza o distrazione accertata.

Avv. Mauro Sbaraglia