Affidamento dei figli: in quali casi i minori devono essere ascoltati

Quando un Giudice è chiamato a decidere sull’affidamento dei figli, deve valutare se sia opportuno o addirittura necessario ascoltare il punto di vista di questi ultimi.

Il codice civile, infatti, detta diverse norme che si occupano proprio di questo profilo.

Con l’ordinanza n.1474/21, la Corte di Cassazione ha richiamato queste disposizioni per riformare un decreto della Corte d’Appello di Ancona, che aveva negato l’ascolto di un figlio.

Senza entrare ovviamente nel merito della vicenda, vediamo cosa dicono le norme e come le ha interpretate la Cassazione.

Le disposizioni

Art. 315 bis, comma 3, c.c.: “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.

Art. 337 bis c.c.: “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato […] nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari…”.

Art. 337 octies c.c.: “[…] Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo”.

I principi espressi dalla Corte di Cassazione

Alla luce di queste norme, la Cassazione ha affermato che l’ascolto del minore rappresenta “una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse”.

Secondo la Corte, nelle questioni che lo riguardano da vicino (affidamento e diritto di visita), il minore è talvolta portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore; il minore, dunque, non può essere considerato una sorta di soggetto passivo del processo, ma, al contrario, deve essere considerato una vera e propria parte (sostanziale) del giudizio.

Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione”.

In altre parole, il Giudice può decidere di non ascoltare il minore, ad esempio perché ritiene il “minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore”, ma deve motivare questa sua decisione.

Conclusioni

Dunque, ricapitolando:

  • il minore che abbia più di 12 anni ha diritto di essere ascoltato;
  • il minore che abbia meno di 12 anni, ma che dimostri di essere “capace di discernimento”, ha diritto di essere ascoltato;
  • il Giudice può tuttavia decidere di non ascoltarli, ma deve motivare adeguatamente tale sua scelta.

Avv. Mauro Sbaraglia

Photo by Jude Beck on Unsplash