Con il divorzio, il matrimonio si scioglie ed il marito e la moglie non sono più tali.
Questo però non vuol dire che anche i rapporti economici tra i due cessino completamente; ad esempio, ed è questo il caso che tutti conosciamo, il Giudice potrebbe attribuire ad uno dei due ex coniugi un assegno di mantenimento.
Un altro caso, assai meno noto, nel quale, anche dopo il divorzio, permane un rapporto di tipo economico tra gli ex coniugi è quello previsto dall’art. 12 bis della legge n.898/70, la cd. legge sul divorzio.
L’art. 12 bis prevede:
“Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
In parole povere, la norma prevede che, in alcuni casi, il coniuge divorziato ha diritto al 40% del TFR dell’ex coniuge.
Quali sono questi casi?
Sono quelli nei quali ricorrono due condizioni:
- il soggetto che richiede la quota del TFR non si è risposato;
- egli è titolare di un assegno divorzile.
Se ricorrono entrambe le condizioni, il soggetto divorziato può ottenere, come detto, una quota del TFR del suo ex coniuge (anche se l’indennità di fine rapporto matura dopo la sentenza di divorzio).
La quota è pari al 40% ed è fissa, nel senso che il Tribunale non può stabilire una quota diversa.
Inoltre, la quota del 40% viene calcolata solo sul TFR maturato negli anni di matrimonio e non già sul sull’intero TFR.
Avv. Mauro Sbaraglia
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