Capita spesso che un conto corrente sia cointestato a più persone; di solito si tratta di due coniugi, ma può trattarsi anche di un genitore ed un figlio, di due fratelli, ecc.
Se i due cointestatari versano grosso modo gli stessi importi, è difficile che sorgano contrasti; i problemi possono invece manifestarsi quando un conto è alimentato quasi esclusivamente da uno dei due titolari.
A chi appartengono quelle somme?
A chi le ha versate o ad entrambi i cointestatari al 50%?
Con l’ordinanza n.4838/21, la Corte di Cassazione ha ricordato i principi da utilizzare in questi casi.
Le norme da applicare sono fondamentalmente due:
- art. 1854 c.c.: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”;
- art. 1298 c.c.: “Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che si presume che i due cointestatari siano entrambi titolari dell’intero importo.
Tuttavia, “tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa”.
Quindi, la presunzione di contitolarità può essere superata, se uno dei due cointestatari sia in grado di dimostrare, anche con delle presunzioni, che in realtà le somme presenti nel conto spettano solamente a lui.
Da quanto detto, la Cassazione ricava due conseguenze principali:
- “si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo”;
- “va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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