“L’amministratore di condominio, come ogni altro soggetto che esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri, ha, invero, il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi di portare a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, per fa conoscere a ciascuno condomino il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui”.
Questa frase è contenuta nell’ordinanza n.5443/21 della Corte di Cassazione e sintetizza molto bene un concetto: l’operato dell’amministratore del condominio è soggetto al controllo dei condomini, i quali hanno quindi il diritto di esaminare la documentazione condominiale.
La vicenda oggetto della pronuncia traeva origine dalla richiesta di un condomino di estrarre copia di una lettera, che l’amministratore aveva inviato ad un altro condomino. L’amministratore aveva negato la copia e si era limitato a riferire il contenuto della lettera.
Secondo la Cassazione, la condotta dell’amministratore non è stata legittima.
Infatti, ciascun condomino ha “il diritto non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali”.
I condomini hanno dunque diritto di ottenere dall’amministratore copia della documentazione, peraltro “senza avere l’onere di specificare ulteriormente le ragioni della richiesta”.
Ma questo diritto dei condomini incontra qualche limite? Certamente.
Secondo la Corte, infatti, i condomini possono esercitare il loro diritto, purché “non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contrario ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo al più i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti”.
Dunque, in conclusione:
- l’amministratore deve rispondere del suo operato ed è sottoposto al controllo dei condomini;
- questi ultimi hanno il diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione condominiale;
- questo diritto di copia deve però essere esercitato in modo da non ostacolare l’attività di amministrazione ed i relativi costi devono gravare solo sul condomino che ha formulato la richiesta.
Avv. Mauro Sbaraglia
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