Qualche settimana fa avevo parlato della ripartizione delle somme tra i due cointestati di un conto corrente.
Oggi voglio affrontare una questione leggermente diversa: come si deve regolare la banca quando uno dei due cointestatari muore? Deve consentire al cointestatario superstite di operare e prelevare dal conto oppure deve negargli tale possibilità?
Con l’ordinanza n.7862/21, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un uomo che, dopo il decesso della sua convivente, aveva prelevato tutte le somme presenti sul conto corrente cointestato ad entrambi.
Gli eredi della donna avevano contestato questa operazione ed in particolare avevano sostenuto che la banca avrebbe dovuto impedire il prelievo.
Secondo la Cassazione, invece, la condotta della banca è stata corretta.
Infatti, è uno “specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto”.
Dunque, occorre distinguere due profili:
- quello dei rapporti tra la banca ed il correntista superstite;
- quello dei rapporti tra il correntista superstite e gli eredi del cointestatario deceduto.
In relazione al primo profilo, la Cassazione ritiene che il correntista superstite possa disporre liberamente delle somme presenti sul conto e che la banca non possa impedirgli di operare.
Ma ciò non vuol dire, ed è questo il secondo profilo, che le somme presenti sul conto corrente siano tutte di spettanza del correntista superstite; occorrerà infatti valutare caso per caso se tali somme debbano essere ripartite al 50% o secondo un’altra percentuale.
Avv. Mauro Sbaraglia
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