Domanda: un condomino può anticipare una spesa in favore del condominio e poi pretendere il rimborso da parte degli altri condomini?
Risposta: non sempre.
Avevo già parlato di questa problematica, ma torno in argomento, alla luce della recente ordinanza n.5570/21 della Corte di Cassazione.
Il caso esaminato dalla Corte riguardava un condomino che, constatata la presenza di macchie di umidità nelle scale, aveva eseguito dei lavori di riparazione e chiesto poi agli altri condomini il rimborso delle quote di spettanza di ciascuno di essi.
La Cassazione ha respinto la richiesta di rimborso, sostenendo che non era stata dimostrata l’esistenza di una situazione di urgenza.
Infatti, l’art. 1134 c.c. prevede che “il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
In altre parole:
- la regola è che le opere che riguardino le parti comuni debbano essere autorizzate dall’amministratore o dall’assemblea;
- tuttavia, quando ci si trovi in una situazione di urgenza, ogni condomino può intervenire e chiedere poi il rimborso agli altri condomini.
Si pensi al pericolo che pezzi di intonaco si stacchino dalla facciata e cadano sulle persone in transito oppure ad una grave perdita d’acqua, che rischi di allagare dei locali; è evidente che in questi casi non c’è tempo di convocare un’assemblea per decidere il da farsi e che pertanto è del tutto legittima l’iniziativa autonoma di un singolo condomino.
Quando invece manca il requisito dell’urgenza, il condomino non può agire autonomamente e le spese da lui eventualmente anticipate non possono essere ripartite tra tutti i condomini.
Nel caso esaminato dalla Cassazione è successo proprio questo; ad avviso dei Giudici, mancava l’urgenza, in quanto l’intervento del condomino aveva avuto ad oggetto delle “opere dirette a migliorare l’estetica e/o la funzionalità della cosa comuni” e non già delle opere urgenti.
Di conseguenza, quella spesa avrebbe dovuto essere valutata e deliberata dall’assemblea e non può quindi essere addebitata agli altri condomini.
Avv. Mauro Sbaraglia
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